(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 304)
                              Art. 304. 
    (Limiti di navigazione delle navi minori e dei galleggianti) 

 
  Le navi minori e i galleggianti iscritti  nei  registri  nazionali,
per  compiere  viaggi  per  l'estero,   devono   essere   munite   di
autorizzazione dell'autorita' marittima secondo  le  norme  stabilite
dal  ministro  per  la  marina  mercantile.  Le  navi  minori   e   i
galleggianti  iscritti  nei  registri  consolari   possono   navigare
unicamente nelle acque  dello  Stato  nel  quale  ha  sede  l'ufficio
d'iscrizione.