(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 305)
                              Art. 305. 
       (Ristazzatura nello Stato di navi stazzate all'estero) 

 
  La stazzatura della nave eseguita all'estero a  norma  del  secondo
comma dell'articolo 139 del codice deve essere nuovamente eseguita in
via definitiva nello Stato, nel termine di tre mesi a  decorrere  dal
giorno dell'approdo nello Stato e in ogni  caso  prima  che  la  nave
intraprenda un nuovo viaggio per l'estero.