(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 306)
                              Art. 306. 
                    (Esami per periti stazzatori) 

 
  Possono conseguire e l'abilitazione di perito stazzatore, ai  sensi
dell'articolo 138 del codice, i costruttori navali e  i  capitani  di
lungo corso che abbiano superato un esame  pratico  presso  l'ufficio
compartimentale davanti ad una  commissione  nominata  dal  capo  del
compartimento stesso secondo le modalita' stabilite, in via generale,
dal ministro per la marina mercantile. 
  Il ministro predetto determina altresi' in via generale i documenti
comprovanti i requisiti prescritti  per  poter  essere  ammessi  agli
esami e le modalita' degli esami. 
  Quando nella circoscrizione del  compartimento  non  vi  un  numero
sufficiente di ingegneri e costruttori navali o di capitani di  lungo
corso, abilitati a esercitare le funzioni di  perito  stazzatore,  il
ministro per  la  marina  mercantile  puo'  autorizzare  l'ammissione
all'esame di padroni marittimi o di altre persone  in  considerazione
della loro particolare attivita' tecnica.