(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 309)
                              Art. 309. 
(Indicazione dei segni d'individuazione sullo scafo delle navi minori
                         e dei galleggianti) 

 
  Il numero d'iscrizione delle navi minori e  dei  galleggianti  deve
essere segnato in modo ben visibile sui lati estremi dello  scafo,  a
destra di prora e a sinistra di poppa. 
  Tale numero e' preceduto dalla sigla  dell'ufficio  di  iscrizione,
stabilita dal ministro per la marina mercantile.