Art. 309. (Indicazione dei segni d'individuazione sullo scafo delle navi minori e dei galleggianti) Il numero d'iscrizione delle navi minori e dei galleggianti deve essere segnato in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa. Tale numero e' preceduto dalla sigla dell'ufficio di iscrizione, stabilita dal ministro per la marina mercantile.