(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 169)
                 Art. 169. (Art. 35 del Testo Unico) 

 
   Veicoli a trazione animale a due ruote con cerchioni in ferro. 

 
  Il sistema  frenante  con  ceppi,  tappi,  o  tamponi,  agenti  sui
cerchioni, deve essere azionato a  mezzo  di  una  manovella  a  vite
meccanica o a vite senza fine. La manovella di azionamento del  freno
deve essere situata, di regola, sulla  parte  esterna  di  una  delle
stanghe. I ceppi, tappi o  tamponi  si  appoggiano  sulla  superficie
esterna del cerchione in ferro e con la pressione esercitata agiscono
da freno del veicolo. 

 
           Veicoli a quattro ruote con cerchioni in ferro. 

 
  Il sistema frenante e' uguale a quello dei veicoli a due  ruote,  e
deve essere impiantato in modo da agire sulle  due  ruote  posteriori
del veicolo. 

 
                    Veicoli a due ruote gommate. 

 
  Il sistema frenante comprende  due  tamburi  situati  sulla  faccia
interna delle due ruote e solidali con le stesse. 
  Ai  detti  tamburi  metallici  viene  applicato  il  meccanismo  di
frenatura che puo' consistere in. due ceppi con guarnizioni agenti ad
espansione nell'interno del tamburo ovvero  in  un  nastro  metallico
munito internamente di guarnizioni che agisce  sulla  parete  esterna
del tamburo. I ceppi, situati all'interno del tamburo,  allargandosi,
strisciano sulla superficie interna del tamburo e agiscono  da  freno
sulla ruota.  Analogamente  si  comporta  il  nastro  metallico  che,
stringendosi, striscia sulla superficie esterna del tamburo  e  frena
la ruota. 
  Il comando dei freni sul tamburo puo' avvenire con leva a denti  di
arresto ovvero con manovella a vite senza fine. 

 
                  Veicoli a quattro ruote gommate. 

 
  Il sistema frenante e' lo stesso di quello dei veicoli a due  ruote
gommate. 
  E' necessario che almeno le due ruote posteriori  siano  munite  di
detto dispositivo di frenatura. 
  I carri agricoli possono essere muniti di freni  azionati  mediante
leva collocata sotto il pianale comandato con apposita  leva  purche'
sia assicurata l'efficacia della frenatura. 

 
                               Slitte. 

 
  Le slitte debbono avere un dispositivo di frenatura consistente  in
urlo o piu' arpioni applicati sui longheroni delle  slitte  stesse  e
manovrati con leve o volantini, oppure a mezzo  rullo  ancorato  alla
estremita'  posteriore  dei  due  longheroni,  munito  di  arpioni  e
manovrato per mezzo di leve o volantino  oppure  a  mezzo  di  catene
avvolte nella parte anteriore dei longheroni. 
  L'uso di questi dispositivi di frenatura e' consentito soltanto  su
strade ricoperte da uno strato di neve o di ghiaccio,  sufficiente  a
preservare il manto stradale.