(Regolamento-art. 207)
 
                              Art. 207. 
 
  Sotto  la   denominazione   di   agenti   dell'Amministrazione   si
comprendono: 
 
    a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati,  a  forma
delle  disposizioni  organiche  di   ciascuna   Amministrazione,   di
riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme  nelle
casse del Tesoro; 
 
    b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo
Stato, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguiscono  i
pagamenti delle spese per conto dello  Stato,  e  disimpegnano  tutti
quegli altri servizi speciali che sono loro  affidati  dal  Direttore
generale del tesoro; 
 
    c) tutti coloro che sia individualmente, sia in forma  collettiva
di Consigli di Amministrazione, come quelli dei servizi della  guerra
e della marina e simili, hanno  un  maneggio  qualsiasi  di  pubblico
denaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti
allo Stato; 
 
    d) gli impiegati di qualsiasi Amministrazione dello Stato cui sia
dato speciale incarico di  fare  esazioni  di  entrate  di  qualunque
natura e provenienza; 
 
    e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione,  prendono
ingerenza  negli  incarichi  attribuiti  agli  agenti   anzidetti   e
riscuotono somme di conto dello Stato.