Art. 207. Sotto la denominazione di agenti dell'Amministrazione si comprendono: a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a forma delle disposizioni organiche di ciascuna Amministrazione, di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del Tesoro; b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguiscono i pagamenti delle spese per conto dello Stato, e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati dal Direttore generale del tesoro; c) tutti coloro che sia individualmente, sia in forma collettiva di Consigli di Amministrazione, come quelli dei servizi della guerra e della marina e simili, hanno un maneggio qualsiasi di pubblico denaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato; d) gli impiegati di qualsiasi Amministrazione dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza; e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di conto dello Stato.