(Regolamento-art. 208)
 
                              Art. 208. 
 
  Per tutto cio' che riguarda le riscossioni  ed  il  versamento  del
denaro nei modi e termini stabiliti dai regolamenti,  gli  agenti  di
riscossione sono sottoposti alla vigilanza della  Direzione  generale
del tesoro nel senso e nei limiti accennati nel  precedente  articolo
201,  salva  la  dipendenza   di   essi   agenti   dalle   rispettive
Amministrazioni centrali.