Art. 208. Per tutto cio' che riguarda le riscossioni ed il versamento del denaro nei modi e termini stabiliti dai regolamenti, gli agenti di riscossione sono sottoposti alla vigilanza della Direzione generale del tesoro nel senso e nei limiti accennati nel precedente articolo 201, salva la dipendenza di essi agenti dalle rispettive Amministrazioni centrali.