(Regolamento-art. 209)
 
                              Art. 209. 
 
  Tutti gli agenti, i tesorieri, i contabili e gli  enti  di  cui  al
precedente  articolo  207,  esercitano  le  loro  funzioni  sotto  la
vigilanza e secondo gli ordini che ricevono dai capi delle rispettive
Amministrazioni centrali, dagli intendenti  di  finanza  o  dai  capi
degli altri uffici provinciali e compartimentali da  cui,  a  seconda
dei rispettivi servizi, immediatamente dipendono. 
 
  Il tesoriere centrale dipende direttamente dal  direttore  generale
del tesoro e da lui riceve gli ordini.