(Regolamento-art. 210)
 
                              Art. 210. 
 
  Le funzioni di ordinatore di spese e di pagamenti per  conto  dello
Stato, e  quelle  di  agente  per  l'esecuzione  del  servizio,  sono
incompatibili colle altre di  ricevitore,  pagatore  o  magazziniere;
eccetto il caso di spesa per servizi eseguiti in via economica  retti
da speciali regolamenti.