Art. 211. Gli agenti che hanno carattere di ufficiali pubblici, non possono esercitare alcuna professione, commercio, industria, od un ufficio qualsiasi cumulativamente col proprio impiego, senza che ne sia data loro facolta' dal ministro competente. Se taluno di detti agenti sia dal tribunale nominato sequestratario, o altrimenti eletto amministratore giudiziario di beni espropriati a debitori dello Stato, prima di assumere tali funzioni deve informarne il capo dell'Amministrazione da cui immediatamente dipende, e tenere una distinta contabilita' sottoposta pur essa alla vigilanza dell'Amministrazione anzidetta.