(Regolamento-art. 211)
 
                              Art. 211. 
 
  Gli agenti che hanno carattere di ufficiali pubblici,  non  possono
esercitare alcuna professione, commercio, industria,  od  un  ufficio
qualsiasi cumulativamente col proprio impiego, senza che ne sia  data
loro facolta' dal ministro competente. 
 
  Se  taluno   di   detti   agenti   sia   dal   tribunale   nominato
sequestratario, o altrimenti  eletto  amministratore  giudiziario  di
beni espropriati a debitori  dello  Stato,  prima  di  assumere  tali
funzioni  deve  informarne  il  capo  dell'Amministrazione   da   cui
immediatamente dipende, e tenere una distinta contabilita' sottoposta
pur essa alla vigilanza dell'Amministrazione anzidetta.