Art. 212. Gli agenti non possono riscuotere somme o ricevere depositi di valori o materie, se non in conformita' delle leggi e dei regolamenti e dal giorno in cui ha principio la loro gestione. La gestione degli agenti contabili comincia dalla data dell'assunzione del servizio, e termina col giorno della cessazione di esso. L'assunzione in servizio deve constare da processi verbali ed inventari, dai quali risulti la seguita consegna dell'uffizio ed il debito che l'agente assume al principio della sua gestione. Con eguali atti si accerta al termine della gestione il credito ed il debito dell'agente cessante.