(Regolamento-art. 212)
 
                              Art. 212. 
 
  Gli agenti non possono riscuotere  somme  o  ricevere  depositi  di
valori o materie, se non in conformita' delle leggi e dei regolamenti
e dal giorno in cui ha principio la loro gestione. 
 
  La  gestione   degli   agenti   contabili   comincia   dalla   data
dell'assunzione del servizio, e termina col giorno  della  cessazione
di esso. 
 
  L'assunzione in servizio  deve  constare  da  processi  verbali  ed
inventari, dai quali risulti la seguita consegna dell'uffizio  ed  il
debito che l'agente assume al principio della sua gestione. 
 
  Con eguali atti si accerta al termine della gestione il credito  ed
il debito dell'agente cessante.