Art. 213. L'assunzione in funzioni di un agente di riscossione, di un tesoriere e di ogni altro contabile dello Stato, ha effetto mediante la ricognizione delle casse, di tutte le contabilita', delle scritture e del mobilio, arredi ed altri oggetti che erano in consegna del contabile cessante e passano a quello subentrante. Siffatte operazioni compionsi per mezzo di funzionari che, a forma degli speciali regolamenti di ciascuna Amministrazione, sono delegati ad intervenire in tali consegne, ed in contraddittorio del contabile che assume il servizio e di quello che cessa o del suo legale rappresentante. Per le tesorerie provinciali tali operazioni sono compiute dall'intendente di finanza col concorso del controllore della tesoreria medesima, ed in contraddittorio del tesoriere che assume il servizio e di quello che cessa, o del suo legale rappresentante. Per la tesoreria centrale si compie dal direttore generale del tesoro o da un suo delegato col concorso del controllore della stessa tesoreria, e sempre in contraddittorio del nuovo col cessante tesoriere o del legale rappresentante di quest'ultimo. Delle operazioni anzidette e della immissione in funzioni di un agente, tesoriere o contabile qualsiasi, deve, a forma del precedente art. 212, farsi constare da analoghi processi verbali compilati nelle forme prescritte dai regolamenti speciali di ciascuna Amministrazione e sottoscritti da tutti gli intervenuti.