(Regolamento-art. 213)
 
                              Art. 213. 
 
  L'assunzione in  funzioni  di  un  agente  di  riscossione,  di  un
tesoriere e di ogni altro contabile dello Stato, ha effetto  mediante
la  ricognizione  delle  casse,  di  tutte  le  contabilita',   delle
scritture e del  mobilio,  arredi  ed  altri  oggetti  che  erano  in
consegna del contabile cessante e passano a quello subentrante. 
 
  Siffatte operazioni compionsi per mezzo di funzionari che, a  forma
degli speciali regolamenti di ciascuna Amministrazione, sono delegati
ad intervenire in tali consegne, ed in contraddittorio del  contabile
che assume il servizio e  di  quello  che  cessa  o  del  suo  legale
rappresentante. 
 
  Per  le  tesorerie  provinciali  tali  operazioni   sono   compiute
dall'intendente  di  finanza  col  concorso  del  controllore   della
tesoreria medesima, ed in contraddittorio del tesoriere che assume il
servizio e di quello che cessa, o del suo legale rappresentante. 
 
  Per la tesoreria centrale si  compie  dal  direttore  generale  del
tesoro o da un suo delegato col concorso del controllore della stessa
tesoreria,  e  sempre  in  contraddittorio  del  nuovo  col  cessante
tesoriere o del legale rappresentante di quest'ultimo. 
 
  Delle operazioni anzidette e della immissione  in  funzioni  di  un
agente, tesoriere o contabile qualsiasi, deve, a forma del precedente
art. 212, farsi constare da analoghi processi verbali compilati nelle
forme prescritte dai regolamenti speciali di ciascuna Amministrazione
e sottoscritti da tutti gli intervenuti.