Art. 214. Nel caso in cui venisse a cessare un agente per morte o per altra causa, se egli aveva un gerente di sua fiducia e riconosciuto dall'Amministrazione da cui dipendeva secondo i regolamenti speciali di essa, la gestione dell'uffizio potra' interinalmente essere continuata dal gerente anzidetto sotto la responsabilita' e la garanzia della cauzione del cessato titolare, fino a che non sara' dall'Amministrazione provveduto alla nomina del nuovo contabile effettivo. Nel caso di morte pero' l'Amministrazione deve richiedere dagli eredi legittimi del contabile defunto o da altri interessati analogo atto di consenso, specialmente per quanto riguarda la garanzia sulla cauzione del defunto contabile per la gestione interinale del gerente anzidetto. Se il cessante non fosse provvisto di gerente legalmente riconosciuto, o gli eredi del defunto contabile non intendessero garantire la gestione del gerente, o non fosse creduto conveniente di lasciare la gestione dell'ufficio al gerente del cessato contabile, l'Amministrazione da cui esso dipendeva destina un gerente d'uffizio per non far venir meno il servizio pubblico. Ai casi di mancanza di tesorieri provvede il direttore generale del tesoro, e quando cio' avvenga per un contabile o per un tesoriere in una provincia fuori la sede del Governo, e siavi urgenza di provvedere, l'intendente di finanza e gli altri capi degli uffizi provinciali compartimentali diversi dalle Intendenze di finanza, presi gli accordi col prefetto della provincia, destinano il gerente e ne informano il capo dell'Amministrazione centrale da cui dipende il servizio.