(Regolamento-art. 214)
 
                              Art. 214. 
 
  Nel caso in cui venisse a cessare un agente per morte o  per  altra
causa, se egli  aveva  un  gerente  di  sua  fiducia  e  riconosciuto
dall'Amministrazione da cui dipendeva secondo i regolamenti  speciali
di  essa,  la  gestione  dell'uffizio  potra'  interinalmente  essere
continuata dal  gerente  anzidetto  sotto  la  responsabilita'  e  la
garanzia della cauzione del cessato titolare, fino a  che  non  sara'
dall'Amministrazione  provveduto  alla  nomina  del  nuovo  contabile
effettivo. Nel caso di morte pero' l'Amministrazione deve  richiedere
dagli eredi legittimi del contabile defunto o  da  altri  interessati
analogo  atto  di  consenso,  specialmente  per  quanto  riguarda  la
garanzia  sulla  cauzione  del  defunto  contabile  per  la  gestione
interinale del gerente anzidetto. 
 
  Se  il  cessante  non  fosse  provvisto   di   gerente   legalmente
riconosciuto, o gli eredi  del  defunto  contabile  non  intendessero
garantire la gestione del gerente, o non fosse creduto conveniente di
lasciare la gestione dell'ufficio al gerente del  cessato  contabile,
l'Amministrazione da cui esso dipendeva destina un gerente  d'uffizio
per non far venir meno il servizio pubblico. 
 
  Ai casi di mancanza di tesorieri provvede il direttore generale del
tesoro, e quando cio' avvenga per un contabile o per un tesoriere  in
una  provincia  fuori  la  sede  del  Governo,  e  siavi  urgenza  di
provvedere, l'intendente di finanza e gli  altri  capi  degli  uffizi
provinciali compartimentali  diversi  dalle  Intendenze  di  finanza,
presi gli accordi col prefetto della provincia, destinano il  gerente
e ne informano il capo dell'Amministrazione centrale da  cui  dipende
il servizio.