Art. 216. Gli agenti, i tesorieri e i diversi contabili debbono prestare il loro servizio e tenere aperti i loro uffici in tutti i giorni feriali, e per le ore stabilite dagli speciali regolamenti ed istruzioni dell'Amministrazione centrale da cui rispettivamente dipendono, salvo quanto puo' essere prescritto nei capitoli speciali per gli esattori delle imposte dirette. Debbono anche fare le loro operazioni nei giorni festivi, quando cio' venga ordinato dal direttore generale del tesoro e dagli intendenti di finanza per le tesorerie, e dai capi degli altri uffici provinciali o compartimentali per gli agenti da essi rispettivamente dipendenti.