(Regolamento-art. 216)
 
                              Art. 216. 
 
  Gli agenti, i tesorieri e i diversi contabili debbono  prestare  il
loro servizio e tenere  aperti  i  loro  uffici  in  tutti  i  giorni
feriali, e  per  le  ore  stabilite  dagli  speciali  regolamenti  ed
istruzioni  dell'Amministrazione  centrale  da  cui   rispettivamente
dipendono, salvo quanto puo' essere prescritto nei capitoli  speciali
per gli esattori delle imposte dirette. 
 
  Debbono anche fare le loro operazioni nei  giorni  festivi,  quando
cio' venga  ordinato  dal  direttore  generale  del  tesoro  e  dagli
intendenti di finanza per le tesorerie, e dai capi degli altri uffici
provinciali o compartimentali per gli agenti da essi  rispettivamente
dipendenti.