(Regolamento-art. 217)
 
                              Art. 217. 
 
  Gli agenti di riscossione delle entrate e gli  uffizi  postali  che
sono fuori dei  capoluoghi  di  provincia,  pagano  per  conto  della
tesoreria  della  rispettiva  provincia,  e  nei  limiti  dei   fondi
provenienti dalle fatte riscossioni, i mandati, buoni ed altri titoli
di spesa che sono assegnati pel  pagamento  sulle  loro  casse  dalle
Intendenze di finanza. 
 
  La ripartizione  de'  detti  pagamenti  fra  i  vari  agenti  della
riscossione di ogni provincia dev'essere regolata in modo,  che  tale
servizio sia conciliabile coll'esercizio delle  ordinarie  incombenze
de' detti agenti, e col loro  obbligo  dell'integrale  versamento  in
tesoreria delle somme riscosse. 
 
  Le istruzioni speciali per questo  servizio  verranno  emanate  dal
direttore  generale  del  tesoro,   di   accordo   coi   capi   delle
Amministrazioni centrali da cui dipendono i rispettivi  contabili  ed
uffizi. 
 
  Nel caso di disaccordo, decide il ministro del tesoro.