Art. 217. Gli agenti di riscossione delle entrate e gli uffizi postali che sono fuori dei capoluoghi di provincia, pagano per conto della tesoreria della rispettiva provincia, e nei limiti dei fondi provenienti dalle fatte riscossioni, i mandati, buoni ed altri titoli di spesa che sono assegnati pel pagamento sulle loro casse dalle Intendenze di finanza. La ripartizione de' detti pagamenti fra i vari agenti della riscossione di ogni provincia dev'essere regolata in modo, che tale servizio sia conciliabile coll'esercizio delle ordinarie incombenze de' detti agenti, e col loro obbligo dell'integrale versamento in tesoreria delle somme riscosse. Le istruzioni speciali per questo servizio verranno emanate dal direttore generale del tesoro, di accordo coi capi delle Amministrazioni centrali da cui dipendono i rispettivi contabili ed uffizi. Nel caso di disaccordo, decide il ministro del tesoro.