(Regolamento-art. 218)
 
                              Art. 218. 
 
  Gli agenti che maneggiano danaro  o  valori  dello  Stato,  debbono
uniformarsi alle leggi ed alle istruzioni relative al corso legale ed
alle specie delle monete che riscuotono e pagano. 
 
  Essi non possono fare il cambio delle  specie  che  ricevono  senza
esserne autorizzati, eccetto che si tratti  delle  monete  di  bronzo
introitate dagli agenti della riscossione, le quali sono ammesse  nei
versamenti  presso  le  tesorerie  entro  i  limiti   stabiliti   dai
regolamenti dei rispettivi servizi,  o  da  disposizioni  particolari
della Direzione generale del tesoro.