Art. 218. Gli agenti che maneggiano danaro o valori dello Stato, debbono uniformarsi alle leggi ed alle istruzioni relative al corso legale ed alle specie delle monete che riscuotono e pagano. Essi non possono fare il cambio delle specie che ricevono senza esserne autorizzati, eccetto che si tratti delle monete di bronzo introitate dagli agenti della riscossione, le quali sono ammesse nei versamenti presso le tesorerie entro i limiti stabiliti dai regolamenti dei rispettivi servizi, o da disposizioni particolari della Direzione generale del tesoro.