(CCNL comparto istruzione e ricerca-Dichiarazione congiunta n. 1)
 
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 
 
    In relazione a quanto previsto all'art. 40, comma 2 (Disposizioni
speciali per la Sezione Scuola),  all'art.  45,  comma  1  (Ferie)  e
all'art. 70, comma 1(Ferie), le parti si  danno  reciprocamente  atto
che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art.
5, comma 8, del D.L. 95  convertito  nella  legge  n.  135  del  2012
(MEF-Dip.  Ragioneria  Generale  dello  Stato  prot.  77389  del   14
settembre 2012 e prot. 94806  del  9  novembre  2012-  Dip.  Funzione
Pubblica prot. 32937 del 6 agosto 2012 e prot. 40033  dell'8  ottobre
2012), all'atto della cessazione del servizio  le  ferie  non  fruite
sono monetizzabili solo nei casi in cui  l'impossibilita'  di  fruire
delle ferie non e' imputabile o riconducibile al dipendente  come  le
ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione  del  rapporto
di lavoro per  inidoneita'  fisica  permanente  e  assoluta,  congedo
obbligatorio per maternita' o paternita'. 
    Per il settore scuola, oltre alle  disposizioni  di  legge  sopra
richiamate, resta fermo anche quanto previsto dall'art. 1, commi  54,
55 e 56 della legge n. 228/2012.