(Statuto-art. 84)
 
                              Art. 84. 
                       Modifiche dello statuto 
 
    1.  Le  proposte  di  modifica  statutaria  sono   deliberate   a
maggioranza assoluta dei componenti  del  Senato  accademico,  previo
parere favorevole del consiglio di amministrazione  adottato  con  la
medesima maggioranza. 
    2. Il Senato accademico deve pronunciarsi entro centoventi giorni
sulla proposta di modifica dello statuto deliberata dai  dipartimenti
o sottoscritta da almeno trenta  dipendenti  dell'Ateneo  che  godono
dell'elettorato attivo ponderato per l'elezione del rettore.