Art. 107.
Retribuzione di posizione
1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2018, i valori complessivi annui
lordi, per tredici mensilita', della retribuzione di posizione dei
segretari comunali e provinciali, di cui all'art. 3, comma 6 del CCNL
del 1° marzo 2011 sono rideterminati come indicato nella seguente
tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Fermo restando l'art. 4, comma 26 della legge n. 183/2011 e
l'art. 16-ter, comma 11 del decreto-legge n. 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 41, comma 5
del CCNL del 16 maggio 2001, il valore retributivo da porre a
raffronto con la retribuzione di posizione stabilita nell'ente, per
la funzione dirigenziale piu' elevata o, negli enti privi di
dirigenza, per la posizione organizzativa piu' elevata, e' pari alla
complessiva ed effettiva retribuzione di posizione del segretario
comunale e provinciale, comprensiva delle eventuali maggiorazioni di
cui all'art. 41, comma 4 del CCNL del 16 maggio 2001 e degli
incrementi riconosciuti ai sensi del comma 1.
3. Per i segretari titolari di segreteria convenzionata,
l'eventuale differenziale di retribuzione di posizione riconosciuto
ai sensi del comma 2, assorbe e ricomprende quota parte della
retribuzione aggiuntiva di cui all'art. 45 del CCNL del 16 maggio
2001, fino a concorrenza dei seguenti valori massimi:
euro 3.008,00, per i segretari di fascia A e B;
euro 1.964,00, per i segretari di fascia C.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, ai soli
fini dell'attuazione delle previsioni di cui all'art. 41, comma 4,
del CCNL del 16.05.2001 continuano a trovare applicazione gli importi
annui lordi complessivi, per tredici mensilita', delle retribuzioni
di posizione definiti dall'art. 3, comma 2, del CCNL del 16.05.2001
relativo al biennio economico 2000-2001.