Art. 107. Retribuzione di posizione 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2018, i valori complessivi annui lordi, per tredici mensilita', della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali, di cui all'art. 3, comma 6 del CCNL del 1° marzo 2011 sono rideterminati come indicato nella seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Fermo restando l'art. 4, comma 26 della legge n. 183/2011 e l'art. 16-ter, comma 11 del decreto-legge n. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 41, comma 5 del CCNL del 16 maggio 2001, il valore retributivo da porre a raffronto con la retribuzione di posizione stabilita nell'ente, per la funzione dirigenziale piu' elevata o, negli enti privi di dirigenza, per la posizione organizzativa piu' elevata, e' pari alla complessiva ed effettiva retribuzione di posizione del segretario comunale e provinciale, comprensiva delle eventuali maggiorazioni di cui all'art. 41, comma 4 del CCNL del 16 maggio 2001 e degli incrementi riconosciuti ai sensi del comma 1. 3. Per i segretari titolari di segreteria convenzionata, l'eventuale differenziale di retribuzione di posizione riconosciuto ai sensi del comma 2, assorbe e ricomprende quota parte della retribuzione aggiuntiva di cui all'art. 45 del CCNL del 16 maggio 2001, fino a concorrenza dei seguenti valori massimi: euro 3.008,00, per i segretari di fascia A e B; euro 1.964,00, per i segretari di fascia C. 4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, ai soli fini dell'attuazione delle previsioni di cui all'art. 41, comma 4, del CCNL del 16.05.2001 continuano a trovare applicazione gli importi annui lordi complessivi, per tredici mensilita', delle retribuzioni di posizione definiti dall'art. 3, comma 2, del CCNL del 16.05.2001 relativo al biennio economico 2000-2001.