(Allegato-art. 108)
                              Art. 108. 
 
               Effetti dei nuovi trattamenti economici 
 
    1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a
pensione  nel  periodo  di  vigenza  del  presente   contratto,   gli
incrementi di cui all'art. 106 ed all'art. 107, comma 1 hanno effetto
integralmente, alle decorrenze e  negli  importi  previsti,  ai  fini
della determinazione del  trattamento  di  quiescenza.  Agli  effetti
dell'indennita' premio di fine servizio o di trattamenti equipollenti
comunque  denominati,  dell'indennita'  sostitutiva  del   preavviso,
nonche' di quella prevista  dall'art.  2122  del  codice  civile,  si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di  cessazione
del rapporto.