Art. 108.
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a
pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli
incrementi di cui all'art. 106 ed all'art. 107, comma 1 hanno effetto
integralmente, alle decorrenze e negli importi previsti, ai fini
della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti
dell'indennita' premio di fine servizio o di trattamenti equipollenti
comunque denominati, dell'indennita' sostitutiva del preavviso,
nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
del rapporto.