Art. 109.
Previdenza complementare
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 57 del CCNL del 16
maggio 2001 (quadriennio normativo 1998-2001) e dalla dichiarazione
congiunta all'art. 2 dell'accordo per l'istituzione del fondo
nazionale di pensione complementare per i lavoratori dei comparti
delle regioni e delle autonomie locali e del servizio sanitario
nazionale, le parti concordano sull'adesione del personale di cui
alla presente sezione al Fondo negoziale di previdenza complementare
Perseo-Sirio. Restano ferme, anche per i destinatari della presente
sezione, le norme del predetto accordo istitutivo in materia di
contribuzione del datore di lavoro.