Art. 109. Previdenza complementare 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 57 del CCNL del 16 maggio 2001 (quadriennio normativo 1998-2001) e dalla dichiarazione congiunta all'art. 2 dell'accordo per l'istituzione del fondo nazionale di pensione complementare per i lavoratori dei comparti delle regioni e delle autonomie locali e del servizio sanitario nazionale, le parti concordano sull'adesione del personale di cui alla presente sezione al Fondo negoziale di previdenza complementare Perseo-Sirio. Restano ferme, anche per i destinatari della presente sezione, le norme del predetto accordo istitutivo in materia di contribuzione del datore di lavoro.