Art. 110.
Commissione paritetica per la revisione della struttura della
retribuzione del segretario
1. Le Parti, nel concordare sull'opportunita' di individuare una
struttura retributiva del segretario Comunale idonea a valorizzare le
competenze professionali, nonche' di rivedere i criteri e i parametri
previsti dall'art. 41, comma 4 del CCNL 16 maggio 2001, convengono di
procedere ad una fase istruttoria che consenta di acquisire ed
elaborare tutti gli elementi di conoscenza dell'attuale struttura
retributiva del segretario, al fine poi di pervenire ad una revisione
del CCNI di cui all'art. 41, comma 4, nonche' di prevedere una nuova
struttura retributiva da inserire nel prossimo CCNL.
2. Al fine di attuare quanto previsto dal comma 1, e' istituita
presso l'ARAN, entro novanta giorni dalla sottoscrizione del presente
CCNL, una specifica Commissione Paritetica composta dai firmatari del
presente accordo, nonche' dall'ANCI e dall'UPI e dal Ministero
dell'Interno
3. La Commissione deve completare i lavori con la redazione di un
apposito documento, la cui condivisione della parte sindacale avviene
secondo le regole della sottoscrizione dei contratti collettivi
nazionali di lavoro.
4. I compiti della Commissione sono:
a) analisi e caratteristiche della struttura retributiva del
segretario comunale;
b) analisi delle attuali fasce professionali in relazione delle
dimensioni dell'Ente;
c) per la definizione di nuovi criteri e parametri per la
maggiorazione della retribuzione di posizione nell'ambito della
contrattazione integrativa nazionale, la Commissione terra' conto:
della valorizzazione della funzione di sovrintendenza e coordinamento
del segretario, anche in rapporto alla dimensione e complessita'
delle struttura organizzativa e alle altre funzioni dirigenziali
presenti nell'ente o, in assenza, alle posizioni organizzative nei
confronti la funzione e' esercitata; della diretta correlazione con
ogni funzione aggiuntiva concretamente assegnata in ambito
gestionale; dell'adeguata considerazione di ogni altro fattore
significativo incidente sulle responsabilita' interne ed esterne
assunte dal segretario all'interno dell'ente ivi compresi gli
incarichi nelle Unioni dei comuni.
5. E' fatta salva la disciplina prevista dall'art. 41, comma 4
del CCNL 16 maggio 2011 e, conseguentemente, fino alla data di
stipula e di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo
integrativo continua a trovare applicazione la attuale disciplina
attuativa.