(Allegato-art. 110)
                              Art. 110. 
 
Commissione  paritetica  per  la  revisione  della  struttura   della
                     retribuzione del segretario 
 
    1. Le Parti, nel concordare sull'opportunita' di individuare  una
struttura retributiva del segretario Comunale idonea a valorizzare le
competenze professionali, nonche' di rivedere i criteri e i parametri
previsti dall'art. 41, comma 4 del CCNL 16 maggio 2001, convengono di
procedere ad una  fase  istruttoria  che  consenta  di  acquisire  ed
elaborare tutti gli elementi  di  conoscenza  dell'attuale  struttura
retributiva del segretario, al fine poi di pervenire ad una revisione
del CCNI di cui all'art. 41, comma 4, nonche' di prevedere una  nuova
struttura retributiva da inserire nel prossimo CCNL. 
    2. Al fine di attuare quanto previsto dal comma 1,  e'  istituita
presso l'ARAN, entro novanta giorni dalla sottoscrizione del presente
CCNL, una specifica Commissione Paritetica composta dai firmatari del
presente accordo,  nonche'  dall'ANCI  e  dall'UPI  e  dal  Ministero
dell'Interno 
    3. La Commissione deve completare i lavori con la redazione di un
apposito documento, la cui condivisione della parte sindacale avviene
secondo le  regole  della  sottoscrizione  dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro. 
    4. I compiti della Commissione sono: 
      a) analisi e caratteristiche della  struttura  retributiva  del
segretario comunale; 
      b) analisi delle attuali fasce professionali in relazione delle
dimensioni dell'Ente; 
      c) per la definizione di  nuovi  criteri  e  parametri  per  la
maggiorazione  della  retribuzione  di  posizione  nell'ambito  della
contrattazione integrativa nazionale, la  Commissione  terra'  conto:
della valorizzazione della funzione di sovrintendenza e coordinamento
del segretario, anche in  rapporto  alla  dimensione  e  complessita'
delle struttura organizzativa  e  alle  altre  funzioni  dirigenziali
presenti nell'ente o, in assenza, alle  posizioni  organizzative  nei
confronti la funzione e' esercitata; della diretta  correlazione  con
ogni  funzione   aggiuntiva   concretamente   assegnata   in   ambito
gestionale;  dell'adeguata  considerazione  di  ogni  altro   fattore
significativo incidente  sulle  responsabilita'  interne  ed  esterne
assunte  dal  segretario  all'interno  dell'ente  ivi  compresi   gli
incarichi nelle Unioni dei comuni. 
    5. E' fatta salva la disciplina prevista dall'art.  41,  comma  4
del CCNL 16 maggio  2011  e,  conseguentemente,  fino  alla  data  di
stipula e  di  entrata  in  vigore  del  nuovo  contratto  collettivo
integrativo continua a trovare  applicazione  la  attuale  disciplina
attuativa.