(Testo unico imposte sui redditi-art. 213)
                              ART. 213 
Trattamento  fiscale  delle   rendite   vitalizie   aventi   funzione
               previdenziale in corso di costituzione 
(articolo 13, comma 2-bis, decreto legislativo 18 febbraio  2000,  n.
                                 47) 
 
1. Per le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale in corso di
costituzione,  le  imprese  di  assicurazione   applicano   l'imposta
sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi   nella   misura   prevista
dall'articolo 307, sul risultato netto maturato  in  ciascun  periodo
d'imposta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 257, commi 5  e
8. Se le predette rendite derivano da contratti stipulati con imprese
di assicurazione operanti nel territorio dello  Stato  in  regime  di
liberta'  di  prestazioni  di  servizi,  l'imposta   sostitutiva   e'
applicata dal contribuente nel periodo d'imposta  in  cui  matura  il
diritto alla prestazione secondo  le  disposizioni  previste  per  la
tassazione dei redditi di cui all'articolo 46, comma 1,  lettera  m),
ed e' versata  con  le  modalita'  e  nei  termini  previsti  per  il
versamento a saldo delle imposte risultanti dalle  dichiarazioni  dei
redditi.