ART. 213
Trattamento fiscale delle rendite vitalizie aventi funzione
previdenziale in corso di costituzione
(articolo 13, comma 2-bis, decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
47)
1. Per le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale in corso di
costituzione, le imprese di assicurazione applicano l'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista
dall'articolo 307, sul risultato netto maturato in ciascun periodo
d'imposta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 257, commi 5 e
8. Se le predette rendite derivano da contratti stipulati con imprese
di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di
liberta' di prestazioni di servizi, l'imposta sostitutiva e'
applicata dal contribuente nel periodo d'imposta in cui matura il
diritto alla prestazione secondo le disposizioni previste per la
tassazione dei redditi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera m),
ed e' versata con le modalita' e nei termini previsti per il
versamento a saldo delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei
redditi.