Art. 106 Casi di revocazione 1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile. 2. La revocazione e' proponibile con ricorso dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. 3. Contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali la revocazione e' ammessa se i motivi non possono essere dedotti con l'appello.
Note all'art. 106 - Per il testo dell'articolo 395 cod.proc.civ. si veda la nota all'articolo 58 dell'allegato 1. - Si riporta il testo dell'articolo 396 cod.proc.civ.: «Art. 396. Revocazione delle sentenze per le quali e' scaduto il termine per l'appello. Le sentenze per le quali e' scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell'articolo precedente, purche' la scoperta del dolo o della falsita' o il ricupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l'appello, il termine stesso e' prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.».