(CODICE CIVILE-art. 182)
                              Art. 182. 
 
        (Dote in danaro, in beni mobili o immobili stimati). 
 
  Se la dote o parte di essa consiste in una somma  di  danaro  o  in
cose mobili  stimate  nell'atto  della  costituzione,  il  marito  ne
acquista la proprieta' e diviene debitore della somma  o  del  prezzo
attribuito alle cose mobili, salvo che la stima di queste  sia  fatta
con la dichiarazione che non v'e' trasferimento di proprieta'. 
 
  Se la dote o parte di essa consiste in beni immobili, la stima  non
ne  trasferisce   la   proprieta'   al   marito   senza   un'espressa
dichiarazione.