Art. 184. (Amministrazione ed azioni relative alla dote). Quando la moglie conserva la proprieta' dei beni dotali, il marito da solo ne ha l'amministrazione durante il matrimonio e ha diritto di riscuoterne i frutti. Tuttavia puo' convenirsi, nel contratto di matrimonio o nell'atto di costituzione di dote fatto durante il matrimonio, che la moglie riceva annualmente una parte delle rendite dotali per le sue minute spese e pei bisogni della sua persona. Il marito ha facolta' di agire contro i debitori e i possessori della dote, di esigere la restituzione dei capitali e di far valere ogni altro diritto relativo ai beni dotali. Quando pero' la controversia ha per oggetto il diritto spettante alla moglie sui beni stessi, il giudizio deve svolgersi anche in contraddittorio della moglie. Gli atti esecutivi sui beni dotali devono farsi in confronto di entrambi i coniugi.