(CODICE CIVILE-art. 184)
                              Art. 184. 
 
           (Amministrazione ed azioni relative alla dote). 
 
  Quando la moglie conserva la proprieta' dei beni dotali, il  marito
da solo ne ha l'amministrazione durante il matrimonio e ha diritto di
riscuoterne i frutti. 
 
  Tuttavia puo' convenirsi, nel contratto di matrimonio  o  nell'atto
di costituzione di dote fatto durante il matrimonio,  che  la  moglie
riceva annualmente una parte delle rendite dotali per le  sue  minute
spese e pei bisogni della sua persona. 
 
  Il marito ha facolta' di agire contro i  debitori  e  i  possessori
della dote, di esigere la restituzione dei capitali e di  far  valere
ogni altro diritto relativo ai beni dotali. 
 
  Quando pero' la controversia ha per oggetto  il  diritto  spettante
alla moglie sui beni stessi, il  giudizio  deve  svolgersi  anche  in
contraddittorio della moglie. 
 
  Gli atti esecutivi sui beni dotali devono  farsi  in  confronto  di
entrambi i coniugi.