(CODICE CIVILE-art. 185)
                              Art. 185. 
 
        (Amministrazione in caso di impedimento del marito). 
 
  In caso di lontananza o di altro impedimento del marito, la  moglie
puo' essere autorizzata dal tribunale ad amministrare i beni dotali e
ad  esercitare  i  diritti  spettanti  al   marito   per   l'articolo
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