Art. 186. (Cauzione). Salvo quanto e' disposto per l'ipoteca legale, il marito non e' tenuto a dare cauzione per la dote che riceve, se non vi e' stato obbligato nell'atto di costituzione dotale. Se tuttavia durante il matrimonio e' sopraggiunto nel patrimonio del marito un mutamento che ponga in pericolo la dote, il tribunale, su istanza della moglie o di colui che ha costituito la dote o ne e' debitore, puo' ordinare le cautele opportune per la sicurezza della dote.