(CODICE CIVILE-art. 186)
                              Art. 186. 
 
                             (Cauzione). 
 
  Salvo quanto e' disposto per l'ipoteca legale,  il  marito  non  e'
tenuto a dare cauzione per la dote che riceve, se  non  vi  e'  stato
obbligato nell'atto di costituzione dotale. 
 
  Se tuttavia durante il matrimonio e'  sopraggiunto  nel  patrimonio
del marito un mutamento che ponga in pericolo la dote, il  tribunale,
su istanza della moglie o di colui che ha costituito la dote o ne  e'
debitore, puo' ordinare le cautele opportune per la  sicurezza  della
dote.