(CODICE CIVILE-art. 187)
                              Art. 187. 
 
                      (Alienazione della dote). 
 
  Se non e' stato espressamente consentito nell'atto di  costituzione
della  dote,  non  si  possono  durante  il  matrimonio  alienare  od
obbligare i beni e le ragioni dotali, e neppure si possono ridurre  o
restringere le ragioni medesime, se non col  consenso  del  marito  e
della moglie e con l'autorizzazione per decreto  del  tribunale,  nei
soli casi di necessita' o utilita' evidente.