(CODICE CIVILE-art. 188)
                              Art. 188. 
 
                      (Esecuzione sui frutti). 
 
  L'esecuzione sui frutti dei beni dotali non  puo'  aver  luogo  per
debiti che il creditore conosceva essere stati contratti  dal  marito
per scopi estranei ai bisogni della famiglia.