(CODICE CIVILE-art. 189)
                              Art. 189. 
 
              (Permuta e vendita. Impiego del prezzo). 
 
  Se e' autorizzata la permuta di beni dotali, il  bene  ricevuto  in
permuta diviene dotale, ed e' dotale anche l'eventuale supplemento in
danaro, che si deve come tale impiegare. 
 
  Si deve, parimenti impiegare come dotale il prezzo  ricavato  dalla
vendita di beni dotali, autorizzata per motivi di evidente utilita'. 
 
  In ambedue i casi  il  tribunale  provvede  a  che  il  prezzo  sia
impiegato nel modo da esso stabilito.