(CODICE CIVILE-art. 190)
                              Art. 190. 
 
               (Nullita' dell'alienazione della dote). 
 
  Il  marito  puo'  durante  il  matrimonio  far   dichiarare   nulla
l'alienazione o l'obbligazione della dote che non sia stata  permessa
nell'atto di costituzione o autorizzata dal tribunale. Uguale diritto
spetta alla moglie anche dopo sciolto il matrimonio. 
 
  L'altro contraente non puo' pretendere di essere rimborsato di cio'
che ha pagato in forza del contratto  dichiarato  nullo  se  non  nei
limiti in cui cio' che ha pagato si  e'  rivolto  a  vantaggio  della
moglie o della famiglia. Il marito, pero',  e'  tenuto  per  i  danni
verso colui col  quale  ha  contrattato,  se  nel  contratto  non  ha
dichiarato che il bene era dotale. 
 
  La dichiarazione di nullita' dell'alienazione  o  dell'obbligazione
non puo' essere chiesta dal terzo contraente.