Art. 190. (Nullita' dell'alienazione della dote). Il marito puo' durante il matrimonio far dichiarare nulla l'alienazione o l'obbligazione della dote che non sia stata permessa nell'atto di costituzione o autorizzata dal tribunale. Uguale diritto spetta alla moglie anche dopo sciolto il matrimonio. L'altro contraente non puo' pretendere di essere rimborsato di cio' che ha pagato in forza del contratto dichiarato nullo se non nei limiti in cui cio' che ha pagato si e' rivolto a vantaggio della moglie o della famiglia. Il marito, pero', e' tenuto per i danni verso colui col quale ha contrattato, se nel contratto non ha dichiarato che il bene era dotale. La dichiarazione di nullita' dell'alienazione o dell'obbligazione non puo' essere chiesta dal terzo contraente.