(CODICE CIVILE-art. 192)
                              Art. 192. 
 
            (Obbligazioni del marito riguardo alla dote). 
 
  Riguardo ai beni dotali il marito e' tenuto a tutte le obbligazioni
che sono  a  carico  dell'usufruttuario,  ed  e'  responsabile  delle
prescrizioni incorse e delle usucapioni compiute.