(Convenzione - art. 179)
                            Articolo 179 
     Immunita' dalla perquisizione e da ogni forma di sequestro 
   Le  proprieta'  ed  i  beni  dell'Autorita',  dovunque  ubicati  e
chiunque  ne  sia  il  detentore,  sono  esenti   da   perquisizione,
requisizione, confisca, espropriazione  e  da  ogni  altra  forma  di
sequestro derivante da una misura del potere esecutivo o legislativo.