(Convenzione - art. 181)
                            Articolo 181 
          Archivi e comunicazioni ufficiali dell'Autorita' 
   1. Gli archivi dell'Autorita' sono inviolabili,  ovunque  essi  si
trovino. 
   2. I dati di proprieta' industriale, le  informazioni  coperte  da
segreto industriale informazioni similari cosi' come i fascicoli  del
personale non devono essere  conservati  in  archivi  accessibili  al
pubblico. 
   3.  Ogni  Stato  contraente  accorda  all'Autorita',  per  le  sue
comunicazioni ufficiali, un trattamento non meno favorevole di quello
che accorda alle altre organizzazioni internazionali.