(Convenzione - art. 182)
                            Articolo 182 
Privilegi  e  immunita'  di   alcune   persone   agenti   nell'ambito
                           dell'Autorita' 
   I rappresentanti  degli  Stati  contraenti  che  partecipano  alle
riunioni  dell'Assemblea,   del   Consiglio   ovvero   degli   organi
dell'Assemblea e del Consiglio, e cosi' anche il Segretario  generale
e il personale dell'Autorita' godono sul  territorio  di  ogni  Stato
contraente: 
   a)  dell'immunita'  dalla  giurisdizione  per  gli  atti  compiuti
nell'esercizio delle loro funzioni, eccetto la circostanza in cui  lo
Stato che rappresentano ovvero l'Autorita', a seconda  dei  casi,  vi
rinunci espressamente in un caso particolare: 
   b) delle stesse esenzioni che lo Stato, di cui non sono cittadini,
accorda  ai  rappresentanti,  funzionari   e   impiegati   di   rango
comparabile  di  altri  Stati  contraenti,  per  quanto  concerne  le
condizioni di immigrazione,  le  formalita'  di  registrazione  degli
stranieri e gli obblighi  di  servizio  militare,  come  anche  delle
stesse  facilitazioni  relative  alle  norme  sul  cambio   ed   agli
spostamenti.