(Convenzione - art. 183)
                            Articolo 183 
               Esenzione da imposte e diritti doganali 
   1. L'Autorita', nell'esercizio delle sue funzioni,  cosi'  come  i
suoi beni,  proprieta'  e  proventi,  e  cosi'  le  sue  attivita'  e
transazioni autorizzate dalla presente Convenzione,  sono  esenti  da
ogni imposta diretta e i beni, che essa  importa  o  esporta  per  il
proprio uso ufficiale, sono  esenti  da  tutti  i  diritti  doganali.
L'Autorita' non puo' chiedere alcuna esenzione di  diritti  percepiti
come remunerazione di servizi resi. 
   2. Se vengono effettuati dall'Autorita',  ovvero  per  suo  conto,
acquisti di beni  o  di  servizi  di  valore  sostanziale,  necessari
all'esercizio delle sue funzioni, e se  il  prezzo  di  tali  beni  o
servizi include  imposte,  tasse  o  diritti,  gli  Stati  contraenti
adottano, per quanto possibile, le misure appropriate  per  accordare
l'esenzione da tali imposte, tasse o diritti  o  per  assicurarne  il
rimborso. I beni importati o acquistati sotto il regime di  esenzione
previsto nel presente articolo non  devono  essere  ne'  venduti  ne'
alienati in altra maniera sul territorio dello Stato  contraente  che
ha accordato l'esenzione, a meno che cio' non  avvenga  a  condizioni
convenute con questo Stato. 
   3. Gli Stati contraenti non percepiscono alcuna imposta diretta  o
indiretta sulle retribuzioni o emolumenti ne' su altre somme  versate
in pagamento dall'Autorita' al Segretario generale e  ai  membri  del
personale dell'Autorita', e cosi' anche  agli  esperti  che  compiono
missioni per l'Autorita', a meno che essi non siano loro cittadini.