(Regolamento- art. 76)
Art. 76 Distanze 
  I luoghi di noleggio o di ormeggio di natanti a qualunque uso siano
essi destinati, come pure le altre  istallazioni  fisse  in  acqua  o
galleggianti, devono  trovarsi  a  distanza  adeguata,  comunque  non
inferiore a 50 metri dalla rotta dei battelli in servizio regolare di
linea.