(Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 1)
Regole   uniformi   concernenti   il   contratto   di   utilizzazione
       dell'infrastruttura nel traffico internaz. ferroviario 
 
                 (CUI- Appendice E alla Convenzione) 
 
 
 
                             Articolo 1 
 
                        Campo d'applicazione 
 
  §1 Le presenti Regole uniformi si applicano a  qualsiasi  contratto
di  utilizzazione  di  un'infrastruttura  ferroviaria  ai   fini   di
trasporti internazionali, ai sensi delle Regole uniformi CIV e  delle
Regole uniformi CIM, a prescindere dalla sede  e  dalla  nazionalita'
delle parti del contratto. Le presenti Regole uniformi  si  applicano
altresi' quando l'infrastruttura ferroviaria e' gestita o  utilizzata
da Stati o da istituzioni o organizzazioni governative. 
  §2 Fatto salvo l'articolo 21, le presenti Regole  uniformi  non  si
applicano ad altre rapporti di diritto, come, in particolare: 
    a)  la  responsabilita'  del  trasportatore  o  del  gestore  nei
confronti dei loro agenti o di  altre  persone  dei  cui  servizi  si
avvalgono per l'esecuzione dei loro compiti; 
    b) la responsabilita' del trasportatore  o  del  gestore,  da  un
lato, e di terzi, dall'altro lato.