(Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 2)
                             Articolo 2 
 
 Dichiarazione relativa alla responsabilita' in caso di danni fisici 
 
  §1 Ciascuno Stato puo', in qualsiasi momento,  dichiarare  che  non
applichera' alle vittime  d'incidenti  accaduti  sul  suo  territorio
l'insieme delle disposizioni relative alla responsabilita' in caso di
danni fisici quando le vittime sono  suoi  cittadini  o  persone  che
risiedono abitualmente in detto Stato. 
  §2 Lo Stato che ha reso una dichiarazione in  conformita'  al  §  1
puo' rinunciarvi in qualsiasi momento  informandone  il  depositario.
Tale rinuncia ha effetto un mese dopo la data in cui  il  depositario
ne informa gli Stati membri.