Articolo 2 Dichiarazione relativa alla responsabilita' in caso di danni fisici §1 Ciascuno Stato puo', in qualsiasi momento, dichiarare che non applichera' alle vittime d'incidenti accaduti sul suo territorio l'insieme delle disposizioni relative alla responsabilita' in caso di danni fisici quando le vittime sono suoi cittadini o persone che risiedono abitualmente in detto Stato. §2 Lo Stato che ha reso una dichiarazione in conformita' al § 1 puo' rinunciarvi in qualsiasi momento informandone il depositario. Tale rinuncia ha effetto un mese dopo la data in cui il depositario ne informa gli Stati membri.