Articolo 3 Definizioni Ai fini delle presenti Regole uniformi, il termine: a) «infrastruttura ferroviaria» designa tutti i binari e gli impianti fissi nella misura in cui siano necessari per la circolazione dei veicoli ferroviari e per la sicurezza del traffico; b) «gestore» designa colui che mette a disposizione un'infrastruttura ferroviaria e che ha obblighi in conformita' alle leggi e alle prescrizioni in vigore nello Stato in cui si trova l'infrastruttura; c) «trasportatore» designa colui che trasporta su ferrovia persone o merci in traffico internazionale, secondo il regime delle Regole uniformi CIV o delle Regole uniformi CIM, e che detiene una licenza in conformita' alle leggi e alle prescrizioni sul rilascio e il riconoscimento di licenze in vigore nello Stato in cui la persona svolge questa attivita'; d) «ausiliario» designa gli agenti o altre persone dei cui servizi il trasportatore o il gestore si avvale per l'esecuzione del contratto, quando questi agenti o queste altre persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni; e) «terzi» designa ogni altra persona diversa dal gestore, dal trasportatore e dai loro ausiliari; f) «licenza» designa l'autorizzazione che viene rilasciata da uno Stato a un'impresa ferroviaria in conformita' alle leggi e alle prescrizioni in vigore in questo Stato e che riconosce la sua capacita' a operare in qualita' di trasportatore; g) «certificato di sicurezza» designa il documento che attesta, secondo le leggi e le prescrizioni in vigore nello Stato dove si trova l'infrastruttura, che per quanto concerne il trasportatore: - l'organizzazione interna dell'impresa nonche', - il personale da impiegare e i veicoli da utilizzare sull'infrastruttura, corrispondono alle esigenze imposte in materia di sicurezza al fine di assicurare un servizio senza pericoli su questa infrastruttura.