(Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 3)
                             Articolo 3 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini delle presenti Regole uniformi, il termine: 
    a) «infrastruttura ferroviaria» designa  tutti  i  binari  e  gli
impianti  fissi  nella  misura  in  cui  siano   necessari   per   la
circolazione dei veicoli ferroviari e per la sicurezza del traffico; 
    b)   «gestore»   designa   colui   che   mette   a   disposizione
un'infrastruttura ferroviaria e che ha obblighi in  conformita'  alle
leggi e alle prescrizioni in vigore  nello  Stato  in  cui  si  trova
l'infrastruttura; 
    c)  «trasportatore»  designa  colui  che  trasporta  su  ferrovia
persone o merci in traffico internazionale, secondo il  regime  delle
Regole uniformi CIV o delle Regole uniformi CIM, e  che  detiene  una
licenza in conformita' alle leggi e alle prescrizioni sul rilascio  e
il riconoscimento di licenze in vigore nello Stato in cui la  persona
svolge questa attivita'; 
    d) «ausiliario» designa  gli  agenti  o  altre  persone  dei  cui
servizi il trasportatore o il gestore si avvale per l'esecuzione  del
contratto, quando questi  agenti  o  queste  altre  persone  agiscono
nell'esercizio delle loro funzioni; 
    e) «terzi» designa ogni altra persona diversa  dal  gestore,  dal
trasportatore e dai loro ausiliari; 
    f) «licenza» designa l'autorizzazione che viene rilasciata da uno
Stato a un'impresa ferroviaria  in  conformita'  alle  leggi  e  alle
prescrizioni in vigore  in  questo  Stato  e  che  riconosce  la  sua
capacita' a operare in qualita' di trasportatore; 
    g) «certificato di sicurezza» designa il documento  che  attesta,
secondo le leggi e le prescrizioni in  vigore  nello  Stato  dove  si
trova l'infrastruttura, che per quanto concerne il trasportatore: 
  - l'organizzazione interna dell'impresa nonche', 
  -  il  personale  da  impiegare   e   i   veicoli   da   utilizzare
sull'infrastruttura, 
  corrispondono alle esigenze imposte in materia di sicurezza al fine
di assicurare un servizio senza pericoli su questa infrastruttura.