(Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 4)
                             Articolo 4 
 
                           Diritto cogente 
 
  Salvo diversa clausola nelle presenti Regole uniformi, ogni accordo
che, direttamente o indirettamente, deroghi a tali Regole uniformi e'
nullo e privo di effetto. La nullita' di tali accordi non comporta la
nullita' delle altre norme del contratto. Ciononostante, le parti del
contratto possono assumere responsabilita' e obblighi piu' onerosi di
quelli previsti dalle presenti Regole uniformi o fissare  un  importo
massimo d'indennita' per i danni materiali.