Art. 1330
Collocamento in aspettativa per prigionia di guerra e irreperibilita'
                              accertata

1.  I  collocamenti  in aspettativa per prigionia di guerra e ipotesi
equiparate,  disposti  prima  della  cessazione delle ostilita', e la
irreperibilita'  accertata  a norma della legge di guerra determinano
vacanze  organiche  agli  effetti  dell'avanzamento  con  decorrenza,
rispettivamente,  dalla data del decreto ministeriale di collocamento
in aspettativa e dalla data del verbale di irreperibilita'.