Art. 1331
                Avanzamento a scelta degli ufficiali

1.  Per  i  gradi  nei  quali  l'avanzamento  si  effettua  a scelta,
l'iscrizione in quadro degli ufficiali ha luogo sempre nell'ordine di
ruolo.
2. Se entro il primo semestre dell'anno e' raggiunto in uno dei gradi
suddetti  il  numero  delle  promozioni,  stabilite  per l'anno dalle
disposizioni  del presente codice, e si sono verificate altre vacanze
nel  grado  superiore, il Ministro ha facolta' di colmare, in tutto o
in  parte,  tali vacanze con ulteriori promozioni. A dette promozioni
si   fa  luogo  mediante  formazione  di  un  quadro  di  avanzamento
suppletivo,  previa  nuova valutazione degli ufficiali gia' giudicati
idonei  in  occasione  della  valutazione  effettuata  per l'anno. Le
promozioni  sono  disposte  con  decorrenza  dal  1°  luglio  e  sono
computate nel numero di quelle da effettuare per l'anno successivo.
3.  Se in un grado non si raggiunge durante l'anno, per insufficienza
di  vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilito
dal  presente  codice,  le  restanti  promozioni  sono  effettuate in
soprannumero agli organici, e l'eccedenza e' assorbita al verificarsi
della prima vacanza.