Art. 1333
                      Ufficiali di complemento

1.  L'ufficiale  di complemento per essere valutato per l'avanzamento
deve  aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche,
di  servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento
del pari grado in servizio permanente effettivo.
2.  Se  per  l'avanzamento  del  pari  grado  in  servizio permanente
effettivo non e' prescritto il compimento dei periodi di cui al comma
1,  l'ufficiale  di complemento per essere valutato per l'avanzamento
deve aver prestato, nel grado, almeno un anno di servizio.