Art. 561. 
 
  Nei sotterranei o parti di essi dichiarati pericolosi  per  polveri
infiammabili e' vietato  adoperare  esplosivi  che  non  siano  stati
classificati di sicurezza contro il grisu' e le polveri infiammabili. 
  Condotta delle operazioni contro le polveri.