(CODICE CIVILE-art. 2203)
                             Art. 2203. 
 
                     (Preposizione institoria). 
 
  E' institore colui che e' preposto dal  titolare  all'esercizio  di
un'impresa commerciale. 
 
  La preposizione puo' essere  limitata  all'esercizio  di  una  sede
secondaria o di un ramo particolare dell'impresa. 
 
  Se   sono   preposti   piu'   institori,   questi   possono   agire
disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.