(CODICE CIVILE-art. 2204)
                             Art. 2204. 
 
                      (Poteri dell'institore). 
 
  L'institore puo' compiere tutti gli atti  pertinenti  all'esercizio
dell'impresa a cui e' preposto, salve le limitazioni contenute  nella
procura. Tuttavia non puo' alienare o ipotecare i beni  immobili  del
preponente, se non e' stato a cio' espressamente autorizzato. 
 
  L'institore puo' stare in giudizio in nome del  preponente  per  le
obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio  dell'impresa
a cui e' preposto.