(CODICE CIVILE-art. 2206)
                             Art. 2206. 
 
                    (Pubblicita' della procura). 
 
  La procura  con  sottoscrizione  del  preponente  autenticata  deve
essere depositata per l'iscrizione presso il competente  ufficio  del
registro delle imprese. 
 
  In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e
le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si  prova
che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.