(CODICE CIVILE-art. 2207)
                             Art. 2207. 
 
               (Modificazione e revoca della procura). 
 
  Gli atti con i quali viene successivamente limitata o  revocata  la
procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle
imprese, anche se la procura non fu pubblicata. 
 
  In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la  revoca  non  sono
opponibili ai terzi, se non si prova che  questi  le  conoscevano  al
momento della conclusione dell'affare.